Dal 1 gennaio 2016 le collaborazioni sono sdoppiate, la prima è la co.co.co. tradizionale circoscritta a pochissimi casi: professioni con albo, partecipazione a collegi e commissioni, amministratori, sindaci e revisori. 

La seconda co.co.co. etero organizzata, consiste in prestazioni prevalentemente personali e con modalità esecutive organizzate dal committente.

Con la co.co.co. etero organizzata scaturiscono per il collaboratore molte similitudini con un lavoratore dipendente, esso rimane tecnicamente autonomo ma per ogni altro aspetto in particolare per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza, retribuzione, limiti d’orario, ferie e previdenza il suo rapporto è regolato allo stesso modo dei dipendenti, tranne per la tutela dei licenziamenti.

 

Un contratto di collaborazione etero organizzata deve avere tre caratteristiche:

La prevalente personalità della prestazione (art.2 del Dlgs n.81/2015), significa che l’attività dedotta in contratto deve essere svolta prevalentemente dal collaboratore, con la possibilità di avvalersi “non in modo prevalente” del supporto di altri o di strutture di soggetti terzi;

Poi c’è la continuità della prestazione. Cioè, la collaborazione non deve essere resa una tantum, o saltuariamente, in tal caso saremmo già nell’autonomia, ma con continuità; in tal modo va a profilarsi un tipo di attività che si ripete, che ha una sistematicità e prevedibilità e che, pertanto, si inquadra in una organizzazione precostituita.

Infine l’eterorganizzazione, cioè è il committente – datore, che decide “come”, “dove”, “quando”, l’attività lavorativa deve essere resa.

L’unica differenza che distingue la collaborazione dalla subordinazione (contratto da dipendente) e la etero direzione, ovvero, il potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

L’obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all’atto della corresponsione del compenso.

Tabella INPS aliquote collaborazioni

 

Alcuni numeri 

È stato pubblicato l’Osservatorio sui lavoratori parasubordinati con i dati definitivi del 2018. L’unità statistica presa in esame è rappresentata dal lavoratore che ha avuto almeno un versamento contributivo per prestazioni di lavoro parasubordinato nell’anno.

L’Osservatorio analizza due tipologie di contribuenti: professionisti e collaboratori. Sono considerati professionisti i contribuenti che esercitano per professione abituale, anche se in modo non esclusivo, un’attività di lavoro autonomo e il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso.

I contribuenti sono invece considerati collaboratori, se l’attività è di collaborazione coordinata e continuativa e il versamento dei contributi è effettuato dal committente, entro il mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Secondo le statistiche, nel 2018 i contribuenti collaboratori sono stati 940.801, mentre i professionisti 344.260. Nel complesso, i lavoratori parasubordinati contribuenti sono stati 1.285.061 (di cui 782.048 uomini e 503.013 donne).