Dopo l’atteso decreto “Cura Italia”con misure urgenti per sostenere l’economia danneggiata dall’emergenza Coronavirus: ci sono novità per cittadini, professionisti e imprese, sul fronte di ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese e agli autonomi, lavoro, sospensioni fiscali e tributarie.
Cos’è la CIG?
La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale che può essere fruito in costanza di rapporto di lavoro ed è finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. In pratica la CIG consente di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere il lavoro una volta superata tale difficoltà.
Cassa Integrazione in Deroga e Coronavirus: accesso e durata
La Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), ovvero l’indennità solitamente pagata dall’INPS ai lavoratori dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto, a causa di una crisi aziendale, è stata estesa dal decreto legge Cura Italia all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.
I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti e quelle che già beneficiano della CIGS, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
In particolare l’emendamento ha previsto la CIGO l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con la nuova causale COVID-19 nazionale.
Online nuove indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (concesso anche ai datori di lavoro iscritti al FIS con più di 5 dipendenti.) disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), per le quali è stata rilasciata la causale “COVID-19 nazionale”. Sono contenute nel Messaggio INPS n.1321 del 23 marzo 2020.
–> Link ufficiale al sito dell’INPS per consultare tutte le circolari “COVID” <–
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e assegno ordinario dovute all’emergenza Coronavirus devono essere inviate telematicamente entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).
- Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività iniziati nel periodo 23 febbraio-23 marzo, tale periodo è neutralizzato ai fini della decorrenza del termine di presentazione delle domande.
- Per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dal 24 marzo, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie (a partire dalla data di inizio dell’evento).
Regole con causale COVID-19
- Le domande possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori non viene valutata l’anzianità lavorativa, ma devono risultare in forza presso l’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei beneficiari della prestazione;
- il termine le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività, fermo restando che per gli eventi ricadenti nel periodo neutralizzato il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
- non è dovuto il contributo addizionale.
I datori di lavoro che hanno in corso un’autorizzazione di CIGO o assegno ordinario, o hanno presentato domanda di CIGO/assegno non ancora autorizzata con altra causale (es.: crisi, calo di commesse, etc.), se ne hanno i requisiti possono presentare domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati od oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’INPS provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o domande per i periodi sovrapposti.
Convenzione Abi per l’anticipo della cassa integrazione
Il 31 marzo 2020 ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps.
La Convenzione è stata condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UIL e UGL unitamente ai sindacati del settore bancario – Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin – nonché da AGCI, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani.
ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.
ABI invita le banche e tutte le parti coinvolte, in particolare INPS, Regioni e Province autonome
che gestiscono gli ammortizzatori sociali, a collaborare per assicurare la più tempestiva attuazione della convenzione.
ABI invita le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.
Per scaricare il testo della convenzione clicca qui
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