Che cosa è il distacco di lavoro?

Il distacco di lavoratori (detto anche distacco di lavoro) è il fenomeno che si verifica quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro (o di un altro soggetto) uno o più lavoratori che sono alle sue dipendenze.

La legge stabilisce regole specifiche quando il distacco allontana il lavoratore dalla propria sede originale e quando, a seguito del distacco, cambiano le mansioni alle quali sono assegnati i lavoratori interessati.

Gli attori che intervengono in questa modalità di lavoro sono:

  • Distaccante: è il datore di lavoro che mette i propri dipendenti a disposizione di un altro soggetto
  • Distaccato: è il lavoratore che viene messo a disposizione dal datore di lavoro ad un altro soggetto in caso di distacco di lavoro
  • Distaccatario: è il soggetto (generalmente un datore di lavoro) presso il quale i lavoratori distaccati nel periodo di distacco di lavoro.

Il distaccante deve curare:

  • il pagamento della retribuzione
  • il versamento dei contributi
  • il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL

Il distaccatario deve curare:

  • gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

 

Il distacco di un lavoratore non deve essere confuso con il rapporto di somministrazione, infatti i requisiti per distaccare un lavoratore sono:

  • Presenza di un interesse imprenditoriale del distaccante (diverso dal puro e semplice interesse alla somministrazione di manodopera)
  • Temporaneità del distacco
  • Consenso del lavoratore distaccato se il distacco comporta il cambiamento delle mansioni a cui il lavoratore era addetto
  • Presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive se il distacco comporta il trasferimento del lavoratore in una sede distante oltre 50 km da quella nella quale era impiegato in precedenza.

Quali sono le caratteristiche del contratto di somministrazione di lavoro?

La somministrazione di lavoro è una tipologia di relazione lavorativa introdotta dalla Legge Biagi e che ha sostituito il c.d. lavoro interinale.

Si tratta di un rapporto di lavoro che coinvolge tre soggetti: il lavoratore, la società che ne utilizza il lavoro e la società (detta somministratrice) con la quale il lavoratore si è accordato perché gestisca la sua attività presso l’utilizzatrice.

Il contratto di somministrazione deve indicare:

  • gli estremi dell’autorizzazione ministeriale della società
  • il numero dei lavoratori, dipendenti della somministratrice, utilizzati dalla società utilizzatrice
  • i rischi per la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione previste per limitare o escludere questi rischi
  • la data di inizio e la durata del contratto di somministrazione
  • le mansioni dei lavoratori che verranno impiegati in regime di somministrazione e il loro inquadramento
  • il luogo nel quale i lavoratori dovranno effettuare la loro attività, l’orario e la retribuzione
  • l’obbligo della ditta utilizzatrice di rimborsare alla società di somministrazione gli stipendi e i contributi pagati al lavoratore
  • l’obbligo della ditta utilizzatrice di comunicare alla società di somministrazione la retribuzione che versa ai propri dipendenti che svolgono mansioni paragonabili a quelle dei lavoratori in regime di somministrazione
  • l’obbligo della ditta utilizzatrice di pagare direttamente al lavoratore lo stipendio e versare i contributi nel caso in cui la società somministratrice non provveda.

 

La differenza tra Codatorialità e Assunzione congiunta

L’istituto della è stato introdotto nell’ordinamento nell’ambito della disciplina del contratto di rete e del distacco a partire dal 2013, a sostegno dei settori industriali in crisi (art. 30, comma 4 iter del DLgs 276/2003).
Nello specifico, questo viene inteso quale fenomeno di contitolarità dei rapporti di lavoro, ben distinto dall’assunzione congiunta.

Quest’ultima, di fatto, concretizza una forma di titolarità congiunta e parallela del rapporto di lavoro a favore di più datori, che si estende dagli adempimenti burocratici e legislativi fino al potere direttivo e disciplinare nei confronti del lavoratore.
Nel concreto, quindi, determina una vera e propria frammentazione del rapporto di lavoro, in quanto ogni singolo assume le proprie decisioni e determinazioni in assenza di un fine unico e comune agli altri soggetti assuntori.

Diverso, invece è il caso della codatorialità che si inserisce nell’ambito del contratto di rete (art 3, comma 4 ter del Dl 5/2009), sorto per consentire ai gruppi di imprenditori, di accrescere la propria competitività, nonché la capacità produttiva attraverso un impegno a collaborare, scambiarsi informazioni, prestazioni e forza lavoro. La previsione del suddetto modello contrattuale risponde, dunque, all’esigenza delle piccole e medie imprese di costituire un vero e proprio “sistema”, di attività trasversali e di risorse, utile al fine di crescere e rafforzarsi all’interno di un contesto fortemente competitivo.

Nello specifico, tale contratto oltre ad indicare:

a) la denominazione sociale delle imprese aderenti all’impresa;

b) le attività comuni;

c) l’individuazione del programma;

d) le modalità di adesione alla rete;

e) la durata del contratto e le ipotesi di recesso;

 

Il contratto inoltre, dovrà recare anche informazioni relative a:

1) i limiti dell’esercizio del potere direttivo, consentendo a tutti i codatori di poter esercitare il potere direttivo;

2) i limiti del potere organizzativo;

3) i limiti ed i poteri di partecipazione al potere disciplinare;

4) la condivisione del potere formativo ed informativo, nel rispetto della contrattazione di ogni livello.

 

 

 

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