In questo articolo chiariremo la differenza che c’è tra le modalità operative citate nel titolo.

Prima di tutto bisogna chiarire il termine subordinazione in ambito di contrattuale.

L’articolo 2094 del codice civile italiano in calce, definisce prestatore di lavoro subordinato:

« È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. »

Quindi come definito nell’ultima parte della norma che contraddistingue l’autonomia dalla subordinazione è la direzione dell’imprenditore nell’attività del dipendente.

 

Lavoro a domicilio

E’ un lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime, accessorie attrezzature propri o dell’imprenditore, anche se forniti tramite terzi (art1, legge 877/73).

La cassazione ha affermato che per esserci subordinazione nel lavoro a domicilio è sufficiente che il lavoratore esegue lavorazione analoghe o complementari  a quelle eseguite all’interno dell’azienda, sotto le direttive dell’imprenditore anche se impartite solo all’inizio dell’attività ( Cass. 9516 23.9.1998) .

Il lavoro a domicilio si distingue dal lavoro artigiano.

Inoltre questa modalità di lavoro ha delle limitazioni specifiche descritte nell’ art.2, legge 877/73, per esempio se l’attività comporta l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute non può essere svolta in casa ma deve avvenire in luoghi resi sicuri.

Oppure entro l’anno dal licenziamento di lavoratori in aziende in fase di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione .

 

Telelavoro

Il telelavoro o lavoro a distanza non risulta attualmente disciplinato dalla legge se non per il settore del  pubblico impiego. Rappresenta però una realtà già presente in diversi accordi aziendali.

Nel 2004 è stato stipulato un accordo interconfederale ( sotto la direttiva dell’accordo europeo del 2002) che riguarda le generalità dei settori produttivi per l’introduzione del telelavoro a livello dei rapporti privati.

Il telelelavoro costituisce una forma di organizzazione o di svolgimento del lavoro che si avvale della tecnologia per traslare un attività che potrebbe essere eseguita all’interno dell’azienda viene regolarmente svolta al di fuori di essa.

Di regola il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari alla prestazione.

Per quanto riguarda i diritti, per il telelavorista, sono previsti tutti i diritti degli altri lavoratori previsti dalla contrattazione collettiva.

Il carico di lavoro e i tempi della prestazione devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono la prestazione all’interno dei locali dell’impresa.

 

 

Lavoro Agile 

Il lavoro Agile disciplinato dalla nuova normativa art. 18-24, D.Lgs 81/2017 non è una nuova forma di telelavoro ma piuttosto ne rappresenta un’evoluzione concettuale. 

Quindi, se il vecchio telelavoro consiste nello spostamento (in tutto o in parte) della sede di lavoro dai locali aziendali all’abitazione del telelavoratore, il nuovo lavoro agile prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

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